Bozza di
statuto per una Associazione Cori Casertani di Pietro Di Lorenzo |
Caserta,
8 Dicembre 2000
Progetto incremento attività corale Associazione Cori Casertani Organizzare e coordinare l'attività dei cori in città e nel comprensorio Caserta, Dicembre 2000
Statuto
Art. 1. Denominazione e sede E' costituita la "Associazione Cori Casertani", con sede in Caserta, presso il Centro Cultura del Comune ubicato in S. Agostino, piazza S. Sebastiano - 81100 Caserta.
L'Associazione dichiara di attenersi alla legislazione vigente (D.L. 460/97 sul non profit e nuova legge sull’Associazionismo Sociale).
Art. 2. Scopo Scopo dell'Associazione è la diffusione, l'incentivazione, il miglioramento, l'incremento delle attività corali casertane nel pieno rispetto dell'attività di studio, di preparazione, di esecuzione espletata dai membri, nel più assoluto rispetto dell'autonomia e delle competenze reciproche.
L'attività interna sarà rivolta all'aspetto dell'incontro e dello scambio reciprocamente proficuo delle esperienze maturate, sia a livello di socializzazione e di impegno che di istruzione e approfondimento musicale e tecnico, fondamentale per poter mirare ad un incessante perfezionamento individuale e collettivo dei coristi, e per trasmettersi, a livello di direttori, conoscenze e, più materialmente, partiture, musiche, registrazioni, dispense teoriche etc.
L'attività esterna proporrà alla città e alle istituzioni territoriali, pubbliche e private, le inziative proprie e dei membri nei campi di interesse.
Art. 3. Promozione istituzionale dello spirito associativo. Le iniziative interne mireranno altresì alla crescita dell'associazionismo, indispensabile strumento di amplificazione delle potenzialità e delle capacità individuali soprattutto in campo sociale e culturale, palestra di democrazie e solidarietà civile.
Art. 4 Fondo associativo e beni comuni. Il fondo comune così formato : - quote di adesione e di associazione annue ; - contributi di enti pubblici ; - donazioni e lasciti ; - contributi volontari privati ;
Art. 5 Utilizzazione del fondo comune. Premessa la destinazione alla realizzazione degli scopi associativi, esso è da impegnarsi come segue :
- Quote associative : per le spese di corrispondenza interna (soci) ed esterna, oltre che per le fotocopie ed altre spese varie ; per il fondo bibliotecario a stampa, audio, video, multimediale, informatico, cui ogni anno i soci devono depositare almeno due esemplari in originarle, a scelta, tra stampe, audio e video, e due in copia (tra tutti i supporti previsti) ;
- Contributi ed altri fondi : per le altre spese.
Sono escluse forme di finanziamento, diretto e indiretto alle Associazioni e alle corali socie. E' assolutamente esclusa la ridistribuzione di utili eventuali che saranno obbligatoriamente reinvestiti.
Art. 6. Membri : ammissione e radiazione. E' formata dalle Associazioni (anche non specificatamente musicale ma al cui interno esiste un gruppo musicale) o dai gruppi corali (riconosciute, registrate e di fatto), che presentano istanza scritta di adesione dichiarando l'impegno ad ottemperare alle direttive ed accettare lo statuto vigente. E' prevista una quota di adesione e il deposito di atto costitutivo, registrazione, statuto vigente, elenco dei rappresentanti. Il membro è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni dei dati e degli atti depositati.
La radiazione dell’Associazione membro è decretata dall’Assemblea, su parere motivato del C.d.A. per inadempienze gravi o per i seguenti motivi : - violazione dello statuto ; - mancata corresponsione quota annuale ; - reiterata indisponibilità a prendere parte alle attività ;
Art. 7. Diritti e doveri delle Associazioni aderenti Ogni Associazione deve garantire, in ciascun anno solare, almeno due delle seguenti prestazioni gratuite:
- una esecuzione gratuita, in data a scelta tra quelle proposte ; - deposito per il fondo bibliotecario. - deposito del materiale (programmi sala, etc.) prodotto annualmente per banca dati.
Ogni Associazione gode di diritto e gratuitamente: - di tutte le attività di formazione rivolte ai direttori e ai coristi ; - dell'accesso, anche sotto forma di prestito, del materiale del fondo bibliotecario ; - della pari opportunità nella presenza alle prestazioni esterne richieste ; - della uguale presenza nelle rassegna corali (almeno 1 intervento per tutti) ; - dell'accesso libero, a richiesta ed in qualsiasi momento, agli atti dell'Associazione.
Art. 8. L'organo collegiale sovrano : l'Assemblea L'Assemblea dei Soci è formata da un rappresentante legale di ogni associazione o coro. E' sovrana, ed esercita le funzioni generali di controllo sull'attività e delibera a maggioranza dei presenti, espressa per scrutinio palese, sulle linee generali di programmazione, sull'ammontare delle quote di adesione e di Associazione, sull'impegno del fondo associativo, sul rendiconto economico-finanziario; sulla radiazione dei membri e l'elezione del Direttore Artistico (a scrutinio segreto) ; sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento (maggioranza dei 3/4 dei soci validamente iscritti).
E' convocata d'ufficio a cadenza mensile, il primo lunedì di ogni mese (salvo accordo differente unanime da convocarsi per iscritto) dalle 18.30 alle 19.30. Il Revisore dei Conti presiede l’Assemblea. Le deliberazioni sono affisse in sede entro giorni 5. L'ordine del giorno è affisso dai 7 gg precedenti in sede.
Un secondo delegato dell'Associazione aderente può partecipare ai lavori ma senza diritto di voto.
Art. 9. L'organo di controllo : il Revisore dei Conti Il Revisore dei Conti assolve alle funzioni amministrative di controllo (per la prima volta sarà nominato il rappresentante ultimo della lista). E' in carica per 3 mesi, sostituito a rotazione dal Consigliere di volta in volta uscente dal C.d.A. Presiede l'Assemblea. La carica è non remunerata ; non è previsto un gettone di presenza.
Art. 10. L'organo direttivo : il Consiglio di Amministrazione L'Associazione è' gestita, nelle attività ordinarie interne ed esterne, da un Consiglio di Amministrazione (nel seguito C.d.A.) di 3 membri, scelti tra i rappresentati delegati dalle Associazioni aderenti, in carica per 9 mesi, ma sfalsati di 3 mesi, secondo un elenco da stilarsi. Ha riunioni convocate automaticamente a cadenza settimanale, tranne la settimana in cui è prevista l’Assemblea. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, votando a scrutinio palese e sono pubblicate in sede entro giorni 5.
La partecipazione è assolutamente non remunerata ; non è previsto un gettone di presenza. L'assenza a due riunioni consecutive fa decadere il membro che è automaticamente sostituito.
Il C. d. A. rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed è responsabile della tenuta degli atti, della contabilità e del fondo associativo, nonché dei beni associativi.
Le Associazioni o i gruppi corali di fatto o non registrati non possono essere ammessi a far parte del C.d.A.
Art. 11. Il Direttore Artistico Il Direttore Artistico è un membro del C.d.A., eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, in carica per 6 dei 9 mesi della presenza nel C.d.A. Ha mansioni di coordinamento delle attività musicali ed artistiche. La stessa Associazione, tramite il suo delegato, non può ricevere più di 2 mandati successivi.
Art. 12. Attività esterne L'Associazione si deve far promotrice:
Qualsiasi attività esterna difforme dalle suddette deve essere approvata dall'Assemblea.
Art. 13. Attività interne In favore di direttori, rappresentati delle associazioni membre, coristi delle stesse, si organizzeranno: - biblioteca: - partiture musiche vocali manoscritte e a stampa; - supporti audio-video di esecuzioni musicali ;
- testi specialistici di approfondimento (interpretazione, filologia, vocalità, etc.) - corsi di formazione per coristi e scambi con altri cori; banca dati coristi; - corsi di perfezionamento e di aggiornamento per i direttori; - coordinamento e pubblicizzazione delle attività pubbliche dei membri ; - coordinamento e assistenza (giuridica e fiscale) all'attività singoli gruppi membri.
Art 14. Scioglimento dell'Associazione Lo scioglimento è deliberato a maggioranza qualificata dall'Assemblea dei Soci. Il fondo ed i beni comuni saranno devoluti ad altre Associazioni non profit attive nello stesso settore e diverse dai membri o ad enti pubblici.
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